Statuto SIF
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 - Costituzione e Denominazione
È costituita la “Società Italiana di Fisioterapia” , abbreviabile in “S.I.F.”, Associazione scientifica senza fini di lucro, la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Firenze (FI) in Via Giambologna n. 7.
L’Associazione può istituire sedi territoriali, o modificare la sede legale, purché nel territorio nazionale.
Art. 3 - Oggetto e Scopo
L’Associazione è apolitica e asindacale.
Lo scopo dell’Associazione è promuovere attività scientifiche e favorire la divulgazione delle conoscenze e la pratica clinica basata sulle prove di efficacia nell’ambito della Fisioterapia.
A questo scopo saranno sostenute e promosse: 1) attività di ricerca scientifica, 2) attività didattiche e 3) attività di pratica clinica basata sulle prove di efficacia.
L’Associazione può adottare ogni iniziativa ritenuta idonea alla realizzazione dei predetti obiettivi, in particolare:
a) la promozione di attività di ricerca scientifica in tutti gli ambiti di intervento della Fisioterapia (clinico, organizzativo, formativo, ecc.)
b) la promozione di iniziative volte a divulgare i fondamenti scientifici della Fisioterapia, stimolando la conoscenza e lo sviluppo delle linee guida e dell’evidence-based practice;
c) la collaborazione con altre Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali;
d) la collaborazione con le Università, il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, istituzioni ed organismi pubblici e privati.
Art. 4 - Mono - multidisciplinarietà
Possono diventare soci ordinari dell’Associazione i fisioterapisti e tutti i professionisti italiani e stranieri che intendono contribuire agli scopi statutari, in un’ottica interdisciplinare.
Art. 5 - Mezzi finanziari, patrimonio e destinazione delle entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote annuali di iscrizione dei soci
b) redditi derivanti dal suo patrimonio
c) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività
d) contributi degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia nella misura determinata dal Consiglio Direttivo
e) eventuali contributi, donazioni od elargizioni liberali pubbliche o private.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di aziende, fondazioni, enti pubblici e privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
L’Associazione può finanziarsi anche tramite l’organizzazione di eventi scientifici, i compensi per servizi, il sostegno di associazioni di categoria, i finanziamenti pubblici sia italiani che europei.
Tra le modalità di finanziamento sono compresi anche i contributi delle Industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.
Titolo II – Organi Societari
Articolo 6 - Organi dell’Associazione - Attività e loro funzionamento
Sono organi dell’associazione:
a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio dei Probiviri
Articolo 7 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta. Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese come determinati e/o autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi, salvo quanto previsto all’art. 19). Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi, conformemente a quanto stabilito all’art. 19).
Assemblea Generale Ordinaria
Convocazione
L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dal Presidente una volta l'anno. Per motivi organizzativi essa verrà generalmente convocata in occasione del Congresso Nazionale Annuale.
L'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato ai Soci almeno trenta giorni prima a cura del segretario del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare.
Quorum costitutivo
L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.
Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di un altro socio. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve indicare espressamente sia il nome del rappresentante che il nome del rappresentato.
Quorum deliberativo
L'Assemblea Generale Ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. In corso di Assemblea, le votazioni avvengono per scrutinio segreto nel caso di elezione degli organi sociali o comunque quando interessino persona fisica o ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano.
Assemblea Straordinaria
Convocazione
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno 2/5 (due quinti) dei Soci ordinari o del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno trenta giorni.
Quorum costitutivo
L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in assemblea.
Quorum deliberativo
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le modalità di espressione del voto sono le medesime dell'assemblea ordinaria, così come le modalità di convocazione.
Articolo 9 - Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria
L'Assemblea Generale Ordinaria
a) Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale
b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
c) Su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in merito all'esclusione degli associati
d) Propone al Consiglio Direttivo la sede ed il Presidente del Congresso Nazionale, nonché i temi congressuali
e) Su proposta del Consiglio Direttivo, approva la nomina dei soci onorari. Resta salvo quanto previsto all'articolo 20).
L'Assemblea Straordinaria
a) Delibera su eventuali proposte di modifiche allo Statuto, che vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea.
b) Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai soci che hanno richiesto la convocazione dell’Assemblea stessa.
Articolo 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di sette ed un minimo di cinque componenti.
Tra i membri del Consiglio Direttivo vengono nominati:
a) Presidente
b) Vice Presidente
c) Segretario
d) Tesoriere
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo nominato nell’atto costitutivo dell’Associazione dura in carica quanto stabilito dall’atto costitutivo stesso.
Requisito necessario per essere eletto nel Consiglio Direttivo è l’aver pubblicato almeno un articolo originale su una Rivista Nazionale o Internazionale indicizzata nei principali database scientifici di area medico-sanitaria.
Il Presidente ed almeno altri tre membri del Consiglio Direttivo devono essere fisioterapisti.
Qualora nel corso del mandato uno dei consiglieri del Consiglio Direttivo sia impossibilitato a proseguire nel proprio incarico (per dimissioni o revoca), viene sostituito dal primo dei candidati non eletti, disponibile a tale incarico e in possesso dei requisiti richiesti, il quale resta in carica per tutta la durata del mandato conferito agli altri Consiglieri e decadrà con l’intero Consiglio.
In caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e/o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere i sostituti al suo interno. Nel frattempo il Presidente assume ad interim l’incarico che si è reso vacante. Nel caso di dimissioni del Presidente, l’interim sarà ricoperto dal Vice Presidente. Il posto vacante nel Consiglio Direttivo verrà occupato da parte del primo dei candidati non eletti, disponibile a tale incarico e in possesso dei requisiti richiesti, il quale resta in carica per tutta la durata del mandato conferito agli altri Consiglieri e decadrà con l’intero Consiglio.
L’incapacità ad eleggere il nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo o il caso che il numero di membri del Consiglio Direttivo risulti inferiore a 5 senza che sia possibile reintegrarlo come sopra detto determina la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e la convocazione entro 90 giorni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
I compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione cui il Consiglio Direttivo deve adempiere per il buon funzionamento dell’Associazione e per il conseguimento degli scopi Societari, sono i seguenti:
a) Realizzazione delle proposte presentate nel programma elettorale
b) Organizzazione dei Congressi Nazionali
c) Nomina dei membri delle Commissioni
d) Approvazione del documento di bilancio consuntivo e preventivo annuale da presentare all'Assemblea Generale Ordinaria annuale dei Soci
e) Emanazione dei regolamenti attuativi dello statuto
f) Ammissione di nuovi soci ordinari
Il Consiglio Direttivo può istituire specifiche Commissioni con funzioni consultive, anche avvalendosi della collaborazione di Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo può sciogliere in qualsiasi momento le Commissioni stesse, qualora esse non siano più ritenute necessarie.
Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente deve necessariamente essere un fisioterapista. Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dello stesso, ovvero dai soci in sede di costituzione dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca l'Assemblea e presiede il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle delibere. Può adottare provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento del Presidente od in sua assenza temporanea, il Vice Presidente ne svolge le funzioni.
Al termine del suo mandato, il Presidente diviene automaticamente Past-President. Il Past-President dura in carica tre anni ed ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, al fine di coadiuvarlo nel raggiungimento degli obiettivi statutari, senza diritto di voto.
Articolo 12 – Segretario
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dello stesso, ovvero dai soci in sede di costituzione dell’Associazione. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello di Segretario, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo. Sostituisce il Presidente ed il Vice Presidente qualora questi siano impossibilitati a presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario, oltre a svolgere le funzioni di Consigliere, cura l'organizzazione della Segreteria è responsabile della verbalizzazione e formalizzazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo; egli cura l'archivio della Società, l'elenco dei Soci, i rapporti con gli stessi.
Per le mansioni di segreteria e per attività più complesse, può avvalersi del servizio di persone estranee all’Associazione, la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dello stesso, ovvero dai soci in sede di costituzione dell’Associazione. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello di Tesoriere, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo.
Il Tesoriere, oltre a svolgere le funzioni di Consigliere, nel rispetto delle delibere degli organi statutari e delle vigenti leggi, cura gli adempimenti economici societari ed è responsabile della tenuta dei libri contabili, della predisposizione e del rispetto dei bilanci, della tenuta dei conti correnti e dei beni economici e patrimoniali della Società.
Per le proprie mansioni, può avvalersi del servizio di persone estranee all’Associazione, la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - Collegio dei Probiviri
I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari, ovvero dai soci in sede di costituzione dell’Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili; eleggono tra loro un Segretario il quale convoca le riunioni del Collegio. Al Collegio dei Probiviri è demandato il tentativo di conciliazione dei conflitti e delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra gli associati e l’Associazione, nonché tra gli organi dell’associazione medesima, formulando proposte di eventuali sanzioni disciplinari da presentare al Consiglio Direttivo. Inoltre il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza delle norme di legge e di statuto da parte degli organi sociali e sulla corretta gestione finanziaria dell’Associazione.
I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni, scelti di volta in volta a seconda della competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.
In caso di contenziosi particolarmente rilevanti, è facoltà delle parti ricorrere ad un Collegio Arbitrale specificatamente costituito.
Il Collegio dei Probiviri valuta, su richiesta dei singoli Soci, del Consiglio Direttivo o della Commissione Scientifica, i comportamenti dei Soci ritenuti deontologicamente non corretti. Il Collegio dei Probiviri, al termine della fase istruttoria, può richiedere al Consiglio Direttivo di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) Rimprovero verbale
b) Rimprovero scritto
c) Sospensione
d) Esclusione
Art 15 - Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione.
Art 16 - Bilancio
Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti i soci e di coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
Art 17 - Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.18 – Modifiche statutarie
Modifiche al presente statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea Generale. Quando questa è chiamata per deliberare su modifiche statutarie, i soci devono ricevere le proposte, preventivamente formulate per iscritto da soci singoli o in gruppo, da parte del Segretario generale almeno novanta giorni prima.
Nei trenta giorni seguenti questa comunicazione, ogni socio potrà presentare altre proposte di modifica o emendamenti che saranno portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della Assemblea. Successivamente proposte o modifiche non potranno più essere presentate: la discussione e la votazione riguarderanno solo gli articoli dei quali sono proposte le modifiche. La maggioranza richiesta nelle modifiche statutarie è la maggioranza assoluta dei votanti.
Titolo III - Soci
Art. 19 - Fondatori e Soci
I soci si dividono in:
a) Soci fondatori - Sono coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa. I soci fondatori possono essere premiati con il titolo di socio onorario quando si ritireranno dall’attività lavorativa, se hanno contribuito agli scopi dell’associazione. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e sono tenuti a pagare la quota annuale di iscrizione, una volta trascorso il primo anno dalla fondazione della società.
b) Soci ordinari - Sono coloro che partecipano attivamente allo sviluppo della Fisioterapia ed all’attività scientifica dell’associazione e sono in regola con il versamento della quota sociale. Hanno il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci e hanno il diritto di candidarsi alle cariche sociali.
c) Soci onorari - Titolo onorifico concesso a personalità italiane o straniere, che abbiano contribuito al progresso della Fisioterapia. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall’Assemblea dei Soci. Se in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, acquisiscono i diritti dei soci ordinari.
Hanno inoltre diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci, ma senza diritto di voto, le seguenti categorie di persone:
- i sostenitori dell’Associazione, ossia le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l’Associazione;
- gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, in regola con il pagamento dei contributi nella misura definita dal Consiglio Direttivo.
Chiunque aderisca all’Associazione può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata, né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.
L’Associazione si riserva di non accettare l'iscrizione di professionisti in possesso di caratteristiche o che abbiano dimostrato condotte tali da risultare in contrasto con gli scopi dell’associazione o lesive del prestigio della stessa.
In presenza di gravi motivi, qualunque Socio può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento al socio interessato e deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Art. 20 – Advisory Board
Il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board composto da Presidenti di Società e Associazioni che interagiscono con la Fisioterapia e condividono gli scopi della Associazione.
I compiti ed il funzionamento dell’Advisory Board sono disciplinati dal regolamento attuativo del presente Statuto.
Per tutto il periodo di nomina, i membri dell’Advisory Board acquisiscono il titolo di soci onorari.
Titolo IV – Scioglimento dell’associazione
Art 21 - Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art 22 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.
Titolo V – Norme transitorie
Art 23 - Norme finali
I primi componenti il Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto è tenuto, entro sei mesi dall'approvazione, ad emanare il regolamento e/o i regolamenti attuativi dello Statuto stesso.